PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale).

      1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 181, comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

      «b) le altre forme di recupero per ottenere materia prima secondaria dai rifiuti, ivi compresa la disidratazione e le tecniche capaci di migliorare la qualità della raccolta differenziata dei rifiuti alimentari, e per ridurne costi e volumi di raccolta ai fini del loro riutilizzo anche attraverso compostaggio»;

          b) all'articolo 183, comma 1:

              1) dopo la lettera o) è inserita la seguente:

          «o-bis) frazione organica dei rifiuti solidi urbani: materiale organico putrescibile ad alto tasso di umidità proveniente dalla raccolta differenziata dei rifiuti urbani e costituito da residui alimentari, ovvero scarti di cucina, derivante da utenze selezionate mediante utilizzo, previa disidratazione, di specifici contenitori; da utenze domestiche mediante utilizzo, previa disidratazione, di analoghi contenitori o presso il domicilio dell'utenza interessata»;

              2) dopo la lettera t) è inserita la seguente:

          «t-bis) disidratazione: procedimento meccanico di riduzione del contenuto di acqua dei rifiuti di cui alle lettere o) e o-bis), preventivamente trattati con apparecchi frammentatori per abrasione centrifuga, comportante il miglioramento qualitativo dei rifiuti mediante selezione, ai fini del loro successivo riutilizzo».

 

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Art. 2.
(Accordo di programma per l'incentivazione della raccolta differenziata mediante disidratazione della frazione organica dei rifiuti solidi urbani).

      1. Al fine di favorire la raccolta differenziata, mediante disidratazione, della frazione organica dei rifiuti solidi urbani (FORSU), come definita ai sensi della lettera o-bis) del comma 1 dell'articolo 183 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, introdotta dall'articolo 1 della presente legge, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro delle attività produttive, tenuto conto delle indicazioni dell'Istituto di ricerca sulle acque, provvede a stipulare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un accordo di programma, di seguito definito «accordo», con le regioni, l'Associazione nazionale comuni italiani e le associazioni imprenditoriali interessate.
      2. L'accordo costituisce attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 195, comma 1, lettere h) e i), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e individua gli obiettivi, i tempi di attuazione, le tipologie di incentivazione e le previsioni di spesa. Gli interventi previsti dall'accordo accedono alle procedure semplificate previste dall'articolo 214 del citato decreto legislativo n. 152 del 2006 e sono improntati a un criterio di progressiva attuazione a partire dalle utenze con maggiore produzione di FORSU.
      3. All'attuazione dell'accordo è destinato, per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, il 5 per cento delle risorse del Fondo unico da ripartire per gli investimenti ambientali di cui all'unità previsionale di base 1.2.3.6, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio per l'anno 2006 e delle corrispondenti proiezioni per gli anni 2007 e 2008.
      4. Le economie di spesa realizzate dagli enti locali in forza dell'applicazione dell'accordo sono destinate alla progressiva estensione a tutte le utenze delle previsioni del presente articolo.